Art. 16 — Rivalutazione delle pensioni e dei contributi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 1980 al 6 marzo 1992. Leggi il testo vigente →
Gli importi delle pensioni erogate dalla cassa sono aumentati,in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dallo istituto centrale di statistica. La variazione degli importi delle pensioni e' disposta con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro di grazia e giustizia, su richiesta del consiglio di amministrazione della cassa,e decorre dal primo gennaio successivo alla data del decreto ministeriale. Con lo stesso decreto,e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito di cui allo articolo 2,quinto comma,all' articolo 10,primo comma,e il contributo minimo di cui all'articolo 10,secondo comma,arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire piu' vicine per i primi ed il secondo,e alle 10.000 lire piu' vicine per il terzo.
Testo in vigore dal 27 settembre 1980 al 6 marzo 1992
