A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, nei casi di iscrizione facoltativa contemplati al comma quinto dell'art. 3, il contributo annuo dovuto alla Cassa e' interamente a carico del sanitario. Tale contributo rimane stabilito nella misura fissa di lire 84.000. Nel caso, pero', di attribuzione di una retribuzione annua contributiva superiore a lire 600.000 in applicazione del comma sesto dell'art. 3, dal sanitario e' dovuto il contributo complessivo di cui al comma primo dell'art. 11, determinato in base alla detta retribuzione.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-04;87~art12 · fonte del testo