Con effetto dal 1 luglio 1965, la quota fissa di contributo pari a lire 40.000 annue, a carico dell'ente, prevista dal comma primo dell'art. 11 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, e' soppressa. A partire dalla data predetta, il contributo, a carico dell'ente, dovuto alla Cassa, interamente ragguagliato alla retribuzione annua contributiva, e' fissato in misura pari al 17,70 per cento della retribuzione stessa.

Testo vigente dal 27 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-03;315~art13 · fonte su Normattiva