Art. 1
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Il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative, istituito con la legge 11 agosto 1960, n. 933, e riordinato con le leggi 15 dicembre 1971, n. 1240, e 5 marzo 1982, n. 84, assume la denominazione di "Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)". In tutte le vigenti disposizioni di legge o di regolamento le parole: "Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)" sono pertanto sostituite dalle parole: "Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)". L'ENEA ha personalita' giuridica di diritto pubblico e ha sede in Roma. Esso opera secondo le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto riguarda l'impostazione dei programmi di ricerca e di sviluppo, e il Ministro dell'ambiente, per quanto attiene le attivita' in campo ambientale. Ai fini della presente legge si intendono per energie alterna- tive quelle ricavate da fonti diverse dagli idrocarburi.
Testo in vigore dal 30 agosto 1991 al 12 marzo 1999
