Riforma dell'ENEA
Art. 10
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Il collegio dei revisori:
- a)provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa;
- b)redige una relazione sul rendiconto consuntivo, riferisce periodicamente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- c)puo' assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. Il collegio esercita la sua funzione anche durante il periodo di gestione commissariale di cui all'articolo 16. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il collegio dura in carica cinque anni ed e' composto da tre membri effettivi e tre supplenti, di cui un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore supplente designati dal Ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 30 agosto 1991 al 12 marzo 1999
