Riforma dell'ENEA
Art. 13
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Il direttore generale:
- a)partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facolta' di iniziativa e proposta;
- b)cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- c)predispone lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al consiglio d'amministrazione;
- d)sovrintende all'attivita' dell'ente e ne e' responsabile nei confronti del consiglio d'amministrazione;
- e)esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'ente che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e non sia riservato ad altro organo;
- f)predispone gli atti da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione, sulla base delle proposte dei dipartimenti per l'energia, per l'ambiente e per l'innovazione tecnologica, e delle altre strutture organizzative dell'ente, per quanto di rispettiva competenza. I compensi eventualmente spettanti al direttore generale o ad altri dipendenti in quanto rivestano cariche esterne in rappresentanza dell'ente sono devoluti al bilancio dell'ENEA.
Testo in vigore dal 30 agosto 1991 al 12 marzo 1999
