Art. 14
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Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall'ENEA e' regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale da stipularsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da sottoporre ad approvazione ai sensi della legge 11 luglio 1988, n. 266. Alla contrattazione, oltre alle delegazioni dell'ENEA e delle organizzazioni sindacali partecipano osservatori del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero dell'ambiente, oltre agli altri Ministeri di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 11 luglio 1988, n. 266. Con il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ENEA e' incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o industria nonche' di qualsiasi attivita', anche occasionale, che sia in conflitto con gli interessi e i compiti dell'ente. Il consiglio di amministrazione puo' collocare fuori ruolo i dipendenti chiamati a ricoprire presso le pubbliche amministrazioni incarichi che rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente. A tali dipendenti non possono essere attribuiti compensi per il periodo di collocamento fuori ruolo, salvo il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.
Testo in vigore dal 30 agosto 1991 al 12 marzo 1999
