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I diritti derivanti dall'invenzione industriale realizzata nello svolgimento del rapporto di lavoro, o, comunque, nella esecuzione di prestazioni a favore dell'ENEA in cui l'attivita' di studio, di ricerca e di sperimentazione sia prevista come oggetto del rapporto e a tale scopo retribuita, appartengono all'ente, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. Spetta all'inventore un equo premio per la determinazione del quale si tiene conto dell'importanza della invenzione.

Testo in vigore dal 30 agosto 1991 al 12 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1991-08-25;282~art15 · fonte su Normattiva