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Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa delibera del Consiglio dei Ministri, il consiglio di amministrazione dell'ente puo' essere sciolto, in caso di accertate deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'ente, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del CIPE. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione sono esercitati da un commissario che viene nominato nello stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione. Entro sei mesi dalla nomina del commissario devono essere ricostituiti gli organi di cui al comma 2.

Testo in vigore dal 30 agosto 1991 al 12 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1991-08-25;282~art16 · fonte su Normattiva