Riforma dell'ENEA
Art. 19
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I dipendenti dell'ENEA non possono assumere la carica di consigliere di amministrazione, liquidatore e sindaco di societa' ed enti di qualsiasi natura, salvo che cio' sia ritenuto necessario nell'interesse dell'ENEA, previa delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Testo in vigore dal 30 agosto 1991 al 12 marzo 1999
