Riforma dell'ENEA
Art. 2
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L'ENEA ha competenza nei settori delle nuove tecnologie, dell'energia e dell'ambiente. A tal fine nei settori di competenza:
- a)promuove ed effettua attivita' di studio, ricerca, sviluppo e dimostrazione attinenti ad aspetti tecnologici;
- b)promuove, effettua e coordina studi, ricerche e valutazioni sulle conseguenze derivanti dallo sfruttamento e dall'utilizzo delle tecnologie, ivi inclusi gli aspetti economici e sociali, nonche' sulla sicurezza degli impianti nucleari e sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti;
- c)provvede alla definizione e all'attuazione di progetti di trasferimento e diffusione delle conoscenze e dei risultati delle ricerche e della sperimentazione alle amministrazioni pubbliche e agli operatori economici, anche attraverso la prestazione di servizi scientifico-tecnologici e la collaborazione nella realizzazione di prototipi, di componenti e di impianti;
- d)collabora sul piano scientifico, tecnico e industriale, nel quadro degli accordi internazionali e sulla base delle direttive impartite dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli affari esteri, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con gli enti internazionali che operano nei medesimi settori;
- e)fissa le prescrizioni, adottate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed esercita i controlli che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro il pericolo delle radiazioni ionizzanti; esercita il controllo sulle materie fissili speciali, sulle materie grezze e minerali, nonche' sull'applicazione delle misure di protezione fisica passiva degli impianti nucleari e delle materie nucleari; svolge gli adempimenti derivanti dagli accordi internazionali connessi al regime di salvaguardia da applicare alle materie fissili speciali e alle materie grezze e minerali;
- f)promuove e favorisce la preparazione del personale;
- g)diffonde e divulga le conoscenze acquisite;
- h)fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche e controlli per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. All'ENEA si applica l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'ENEA, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo:
- a)conclude accordi di programma con i Ministeri competenti ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione, le previsioni di spesa dei progetti e le modalita' di finanziamento. Gli accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono conclusi mediante delibera del consiglio di amministrazione sulla base delle proposte avanzate dal dipartimento per l'energia, dal dipartimento per l'ambiente e dal dipartimento per l'innovazione tecnologica;
- b)conclude accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e le imprese degli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142. Per tali accordi la partecipazione dell'ENEA alle spese non puo' superare il 70 per cento, ivi comprese le spese per il proprio personale, salvo quanto previsto dall'articolo 4;
- c)promuove la costituzione di un consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili secondo le modalita' di cui all'articolo 4;
- d)puo' affidare, sulla base di appositi contratti, a universita', istituti di ricerca e sperimentazione e ad enti e societa' l'esecuzione di studi, ricerche ed esperienze per l'attuazione di propri programmi;
- e)puo' promuovere la costituzione, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel territorio nazionale e comunitario e negli altri Stati, anche in applicazione del Regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), di societa' o di consorzi industriali che abbiano come fine lo sviluppo industriale delle tecnologie di competenza dell'ente, e parteciparvi, nel quadro dei programmi approvati dal CIPE e previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, lettera d), la partecipazione delle imprese, dei consorzi di imprese, di altri enti pubblici e privati all'attuazione degli accordi di programma, degli accordi con regioni ed enti nonche' degli accordi diretti con l'ENEA, deve essere commisurata all'interesse pubblico, all'entita' del rischio, al regime di proprieta' delle conoscenze e, comunque, non puo' essere inferiore al 30 per cento. Nel caso di societa' aventi fini produttivi e commerciali attinenti allo sviluppo delle tecnologie di competenza dell'ente - escluse comunque le attivita' riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni - le quote di partecipazione dell'ENEA in societa' nazionali debbono essere rappresentate da conferimento di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture nonche' da competenze.
Testo in vigore dal 30 agosto 1991 al 12 marzo 1999
