Riforma dell'ENEA
Art. 20
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I dipendenti dell'ENEA possono essere, con il loro consenso, comandati a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, universita' italiane o straniere, organizzazioni internazionali o comunitarie, centri, istituti o laboratori nazionali, esteri o internazionali, o altri organismi di ricerca o unita' di aziende industriali che ne facciano richiesta.
Testo in vigore dal 30 agosto 1991 al 12 marzo 1999
