Art. 26
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All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 pari a lire 500 miliardi per il 1991, lire 600 miliardi per il 1992 e lire 600 miliardi per il 1993 si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando quanto a lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 l'accantonamento "Piano finanziamento ENEA" e quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, l'accantonamento "ENEA - Progetti sulle fonti rinnovabili e il risparmio energetico". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 30 agosto 1991 al 12 marzo 1999
