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I compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono esercitati in via esclusiva dalla Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP), alla quale il presidente ed il consiglio di amministrazione dell'ENEA assicurano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, l'indipendenza nell'esercizio delle proprie competenze e piena autonomia gestionale ed organizzativa. La DISP puo' altresi' fornire, su richiesta delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici competenti, consulenze e pareri ed effettuare analisi e controlli in materia di sicurezza di attivita' industriali a rischio e del loro impatto ambientale, anche mediante convenzioni e accordi di programma nonche' in applicazione dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il direttore della DISP:

  • a)partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facolta' di iniziativa e di proposta per le materie di interesse della DISP;
  • b)predispone gli atti da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione relativi alle materie di competenza della DISP;
  • c)in occasione dell'approvazione da parte del CIPE del programma triennale dell'ENEA di cui all'articolo 5 e dei relativi aggiornamenti predispone una relazione sull'attivita' svolta nel corrispondente periodo dalla DISP, che e' allegata alla relazione di cui all'articolo 5, comma 4;
  • d)esercita i compiti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b), c), d) ed e), per le materie di competenza della DISP. Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della DISP costituiscono apposite sezioni dei corrispondenti bilanci e rendiconti dell'ENEA. Nell'ambito degli stanziamenti destinati all'ENEA di cui all'articolo 5, sono determinati i mezzi finanziari da assegnare alla DISP per l'esercizio dei propri compiti. La conclusione delle convenzioni e degli accordi di programma di cui al comma 2 e' deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta della DISP. La relazione annuale di cui all'articolo 4, secondo comma, numero 2, della legge 18 marzo 1982, n. 85, e' trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai Presidenti dei due rami del Parlamento che la trasmettono alle competenti commissioni parlamentari.

Testo in vigore dal 30 agosto 1991 al 28 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1991-08-25;282~art3 · fonte su Normattiva