Art. 4
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Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENEA promuove la costituzione di un consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, al quale possono partecipare anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; la partecipazione dell'ENEA e' di maggioranza. Lo statuto del consorzio e' approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla trasmissione da parte dell'ENEA, nel testo convenuto tra i consorziati. Il consorzio si avvale, attraverso una apposita convenzione, di personale dell'ENEA. Il consorzio opera, per le iniziative in materia di energia elettrica, d'intesa con l'ENEL e, per gli aspetti territoriali di competenza, con le imprese elettriche degli enti locali e ha compiti di promozione, indirizzo, programmazione e coordinamento delle attivita' svolte dai consorziati in materia di:
- a)supporto tecnico-scientifico per l'erogazione dei servizi necessari all'espletamento delle azioni relative all'uso razionale dell'energia e alla diffusione delle fonti rinnovabili, demandate da apposite leggi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ivi incluse le metodologie a supporto della programmazione energetica regionale;
- b)interventi dimostrativi di uso razionale dell'energia e di impiego delle fonti rinnovabili, anche in associazione con altri enti e imprese;
- c)attivazione della domanda potenziale diffusa di risparmio energetico da raccordare con le caratteristiche dell'offerta;
- d)attivita' di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonche' di formazione e assistenza tecnica agli utenti. Per lo svolgimento delle attivita' in materia di diffusione dell'uso razionale dell'energia e di promozione delle applicazioni delle fonti rinnovabili, il consorzio si avvale delle strutture tecniche dell'ENEA, tra le quali un'apposita unita', articolata in una struttura centrale e in sedi territoriali dislocate in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, costituita da personale gia' nell'organico dell'ENEA. Un apposito capitolo della relazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), e' dedicato all'attivita' del consorzio, alle attivita' della suddetta unita' e ai risultati dell'accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Il consiglio di amministrazione dell'ENEA con la delibera di approvazione del bilancio di previsione determina entita' e modalita' della partecipazione dell'ente al finanziamento delle attivita' del consorzio di cui al comma 4. A dette attivita' e' dedicato un apposito capitolo del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo. Restano fermi i compiti attribuiti all'ENEA dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Testo in vigore dal 30 agosto 1991 al 12 marzo 1999
