Art. 5
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L'ENEA opera sulla base di un programma triennale aggiornabile annualmente per scorrimento e di piani annuali di attuazione del programma stesso, deliberati dal consiglio di amministrazione. Il programma triennale, corredato dalle indicazioni finanziarie per l'intero periodo, e' trasmesso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottopone il programma di cui al comma 1 all'esame di un comitato interministeriale composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, e lo presenta, entro trenta giorni dalla trasmissione del programma stesso da parte dell'ENEA, al CIPE per l'approvazione. Il comitato di cui al comma 2 ha altresi il compito di approvare il piano annuale di attuazione del programma di cui al comma 1, comprendente anche gli accordi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). Entro i novanta giorni successivi all'approvazione da parte del CIPE del programma triennale e degli eventuali aggiornamenti annuali, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato li trasmette al Parlamento, insieme a una dettagliata relazione illustrativa dei medesimi e dei risultati conseguiti nel triennio precedente. L'ENEA provvede ai compiti di cui all'articolo 2 con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, dal contributo di enti e di privati e da ogni altro provento derivante dalle sue attivita'. Il contributo dello Stato per le attivita' dell'ENEA relativamente agli esercizi 1991, 1992 e 1993 e' assegnato nella misura rispettivamente di lire 500, 600 e 600 miliardi, dei quali lire 45 miliardi annui destinati alle spese dirette della DISP. A decorrere dal 1994, agli oneri relativi alle spese di gestione e di funzionamento dell'ENEA si provvede annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Al finanziamento dei programmi di ricerca, a decorrere dal medesimo anno 1994, si provvede con successivi provvedimenti legislativi. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento in ordine allo stato di realizzazione del programma triennale e degli eventuali aggiornamenti.
Testo in vigore dal 30 agosto 1991 al 12 marzo 1999
