Art. 7
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Il presidente dell'ENEA e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dura in carica cinque anni e puo' essere confermato solo per un secondo quinquennio. La carica di presidente dell'ENEA e' incompatibile con la qualita' di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di societa' commerciali. Il presidente dell'ENEA decade dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la situazione di incompatibilita'. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici che sia nominato presidente dell'ENEA viene collocato in aspettativa.
Testo in vigore dal 30 agosto 1991 al 12 marzo 1999
