Riforma dell'ENEA
Art. 8
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Il presidente dell'ENEA:
- a)ha la rappresentanza legale dell'ente;
- b)convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c)sovrintende all'andamento generale dell'ente;
- d)presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo e redige, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta dall'ente nell'anno precedente, che viene sottoposta al consiglio di amministrazione per l'approvazione.
Testo in vigore dal 30 agosto 1991 al 12 marzo 1999
