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Il consiglio di amministrazione dell'ENEA formula gli indirizzi per la gestione dell'ente ed esercita il controllo sulla loro attuazione e, in particolare:

  • a)delibera i regolamenti dell'ente;
  • b)cura l'attuazione delle direttive del CIPE e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e in base ad esse delibera i programmi triennali di attivita' dell'ente e le eventuali revisioni annuali nonche' i piani annuali di attuazione;
  • c)delibera gli accordi e i relativi progetti operativi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e all'articolo 3, comma 2;
  • d)delibera il bilancio di previsione due mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio, le eventuali note di variazione e il rendiconto consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attivita';
  • e)delibera l'organizzazione interna dell'ente, in relazione ai settori di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, e in coerenza con l'articolazione degli obiettivi programmatici approvati dal CIPE, nonche' l'attribuzione delle risorse umane, materiali e finanziarie ai dipartimenti per l'energia, per l'ambiente e per l'innovazione tecnologica, alle altre strutture organizzative dell'ente e al consorzio di cui all'articolo 4 per quanto di competenza;
  • f)delibera sugli impegni di spesa non delegati ad altri organi e uffici;
  • g)delibera gli indirizzi e l'attribuzione delle deleghe al presidente, al direttore generale, al direttore della DISP e ai responsabili dei dipartimenti e delle altre strutture organizzative dell'ente per gli affari contemplati all'articolo 2, comma 2, lettera d), in materia di assunzione del personale, nell'ambito delle determinazioni assunte dal consiglio stesso circa l'entita' delle assunzioni, ripartite per categorie, nonche' in materia di organizzazione a livello operativo dell'ente, nel quadro delle direttive generali impartite dal consiglio di amministrazione; in materia di assunzione di impegni di spesa, indizione e aggiudicazione di gare, stipulazione di contratti ed emissione di ordinativi di fornitura; in materia di affidamento di particolari compiti di stu- dio, di consulenza e di ricerca di carattere tecnico-scientifico, economico e giuridico a collaboratori esterni aventi speciali qualificazioni;
  • h)delibera in ordine ai regolamenti e ai contratti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale;
  • i)delibera le nomine dei dirigenti su proposta del direttore generale. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da nove membri aventi, nei settori dell'energia, dell'ambiente, delle nuove tecnologie o dell'economia industriale, comprovata competenza tecnica e scientifica e comprovata esperienza nazionale o internazionale, di cui quattro designati rispettivamente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro dell'ambiente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica cinque anni. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente per la durata del quinquennio. Il vice presidente, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. La carica di consigliere d'amministrazione e' incompatibile con la qualita' di dipendente dell'ente. Trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che siano intervenute le designazioni di cui al comma 2, i componenti del consiglio di amministrazione sono comunque nominati con la procedura di cui al comma 3. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno cinque componenti del consiglio stesso. Le deleghe di cui al comma 1, lettera g), sono attuate tramite le strutture cui e' demandata la gestione dell'ente. Le delibere del consiglio non sono soggette all'approvazione dell'autorita' di vigilanza ad eccezione dei casi specificatamente indicati dalla presente legge. Sono sottoposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'approvazione le delibere di cui al comma 1, lettera d) e, per le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 11 luglio 1988, n. 266, le delibere di cui al comma 1, lettera h). Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere di cui al comma 1, lettera d), le approva o le restituisce con motivati rilievi per il riesame in consiglio di amministrazione. Trascorso il termine di sessanta giorni le delibere non restituite diventano esecutive. Il consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente. Per la validita' delle sue deliberazioni occorre la presenza dei due terzi dei componenti, compreso il presidente o chi ne fa le veci. Sulla predisposizione dei programmi dell'ENEA e degli aggiornamenti dei medesimi programmi, il consiglio di amministrazione deve acquisire il parere di un comitato tecnico-scientifico, formato da otto membri di elevata qualificazione tecnico-scientifica internazionale, nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di terne di nominativi proposte rispettivamente dalle universita' con modalita' fissate dal Consiglio universitario nazionale (CUN), dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Istituto nazionale di fisica nucleare e dall'Accademia nazionale dei lincei. Il comitato tecnico-scientifico dura in carica per il periodo corrispondente alla durata in carica del consiglio di amministrazione. Prima della deliberazione dei programmi triennali il consiglio di amministrazione deve sentire il parere degli organismi rappresentativi dei lavoratori sugli indirizzi finanziari e organizzativi per l'attuazione dei programmi medesimi. Deve altresi sentire il parere degli stessi organismi sulla formazione o modificazione del regolamento interno.

Testo in vigore dal 30 agosto 1991 al 12 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1991-08-25;282~art9 · fonte su Normattiva