La pensione di anzianita' e' corrisposta ai soggetti che possono far valere almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione all'Ente. La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente. La pensione e' determinata con applicazione dei commi da 3 a 6 dell'articolo 2. Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al comma 2, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita' stessa.

Testo vigente dal 26 aprile 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-04-12;136~art3 · fonte su Normattiva