Art. 8 — Trattamenti a favore degli iscritti pensionati di altri istituti previdenziali
Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non puo' dar titolo alla maturazione di pensione di inabilita', di invalidita' o indiretta, ma esclusivamente a liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore.
Testo vigente dal 26 aprile 1991
