Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari

Art. 8 — Trattamenti a favore degli iscritti pensionati di altri istituti previdenziali

Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non puo' dar titolo alla maturazione di pensione di inabilita', di invalidita' o indiretta, ma esclusivamente a liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore.

Testo vigente dal 26 aprile 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-04-12;136~art8 · fonte su Normattiva