Art. 77
[1]Supplemento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
[3]L'iscritto il quale sia stato soggetto all'assicurazione obbligatoria per la invalidita' e la vecchiaia secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, e che non abbia ottenuto per i contributi versati in base a tali norme alcuna liquidazione, per far valere i contributi suddetti alle condizioni e con le modalita' stabilite dall'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Il supplemento di pensione spettante ai sensi del citato articolo e' determinato a norma dell'art. 4, comma quarto, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ed e' riversibile a favore della famiglia, ue, condo le disposizioni dell'art. 74 del presente testo unico.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva