Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero
Art. 4 — Organi
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Sono organi dell'ICE:
- a)il presidente;
- b)il consiglio di amministrazione;
- c)il collegio dei revisori;
- d)il comitato consultivo. Il presidente ha la rappresentanza dell'ICE, presiede e convoca il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da quattro membri:
- a)adotta il regolamento organico del personale ed il regolamento di contabilita';
- b)delibera lo statuto di cui all'articolo 1;
- c)approva i bilanci dell'ICE;
- d)delibera in merito al piano annuale di attivita' con proiezione triennale ed ai relativi adeguamenti;
- e)adonta direttive generali in ordine ai programmi esecutivi, all'espletamento delle funzioni ed alla contrattazione collettiva ed individuale di cui all'articolo 10;
- f)individua i servizi di base, da prestare gratuitamente, ed approva i corrispettivi dei servizi specializzati e personalizzati, nonche' i criteri per la compartecipazione finanziaria dei terzi alle iniziative promozionali;
- g)delibera in ordine alla organizzazione dell'ICE' nonche' alla istituzione e soppressione degli uffici in Italia e delle unita' operative all'estero;
- h)delibera l'istituzione e verifica l'operato delle societa' di cui all'articolo 3, comma 2;
- i)adotta ogni altro provvedimento per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge. Nell'adottare il regolamento organico del personale e le delibere relative alla organizzazione il consiglio di amministrazione si adegua ai principi di cui al titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Le delibere di cui alle lettere a), c), g) e h) del comma 3 sono soggette all'approvazione del Ministro vigilante; per quelle di cui alla lettera g), limitatamente alle unita' operative all'estero, occorre anche il concerto del Ministro degli affari esteri. Il Ministro vigilante approva le delibere di cui al presente comma o le restituisce con motivati rilievi per il riesame entro trenta giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, le delibere non restituite si intendono approvate. Ove occorra il concerto di un altro Ministro, detto termine e' elevato a quarantacinque giorni. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dal codice civile per i sindaci. Il comitato consultivo e' composto da venti membri, di cui cinque rappresentanti delle regioni, quattro rispettivamente dei Ministeri del commercio con l'estero, degli affari esteri; dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, due del sistema camerale, due delle organizzazioni nazionali piu' significative dell'industria, uno dell'agricoltura, uno del commercio, uno dell'artigianato, uno del credito, uno delle cooperative, uno dei consorzi ed un rappresentante delle confederazioni sindacali dei lavoratori. Il comitato e' presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un suo delegato. Rende parere obbligatorio sul piano annuale. Esprime pareri e proposte sull'indirizzo generale delle attivita' dell'ICE, sulle direttive di cui all'articolo 7, comma 1, nonche' sulle questioni allo stesso sottoposte dal consiglio di amministrazione. Verifica la attuazione del piano di cui all'articolo 7.
Testo in vigore dal 27 marzo 1997 al 17 luglio 2011
