Art. 5 — Nomina, durata e compensi dei componenti degli organi
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Il presidente dell'ICE e i membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti di comprovata competenza nel campo dell'economia e del commercio internazionale. Il presidente dell'ICE e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro vigilante. I membri del consiglio di amministrazione, nonche' due membri effettivi ed uno supplente del collegio dei revisori, sono nominati con decreto del Ministro vigilante, il presidente del collegio dei revisori ed un membro supplente sono nominati con decreto del Ministro del tesoro. I membri del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro vigilante; essi sono designati, rispettivamente, dai Ministeri indicati all'articolo 4, comma 6, dalla Conferenza permanente di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalle organizzazioni nazionali di categoria piu' significative entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero vigilante. L'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo. I componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Al presidente dell'ICE spetta una indennita' di carica stabilita con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 1 l della legge 24 gennaio 1978, n 14; gli emolumenti dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori sono fissati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 27 marzo 1997 al 17 luglio 2011
