Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 30 — Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Per ogni esercizio finanziario sono compilati:
- a)il bilancio di previsione per l'anno che inizia il 1 gennaio successivo;
- b)il rendiconto per l'anno scaduto il 31 dicembre precedente.
Testo vigente dal 29 dicembre 1973
