1. Le entrate e le uscite devono essere in pareggio nel bilancio preventivo. Per ogni esercizio finanziario deve essere predisposto un preventivo delle entrate e delle uscite dell'Agenzia. 2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre. 3. Il Direttore generale sottopone la bozza dei bilancio preventivo e la bozza del piano finanziario quinquennale all'approvazione del Consiglio non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~allegato-i-art7 · fonte su Normattiva