Riforma dell'ordinamento della scuola elementare

Art. 13 — Verifica e adeguamento dei programmi didattici

Il Ministro della pubblica istruzione procede periodicamente alla verifica e all'eventuale adeguamento dei programmi didattici sulla base di sistematiche rilevazioni da effettuare avvalendosi degli ispettori tecnici e degli IRRSAE. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ne da' preventiva informazione alle competenti Commissioni parlamentari.

Testo vigente dal 15 giugno 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-05;148~art13 · fonte su Normattiva