Art. 14 — Scuola elementare non statale
La scuola elementare parificata e' tenuta ad adottare, per i programmi e gli orari, l'ordinamento delle scuole elementari statali. La scuola elementare autorizzata e' tenuta ad uniformarsi di massima agli obiettivi indicati dai programmi vigenti. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, impartisce disposizioni in materia.
Testo vigente dal 15 giugno 1990
