Riforma dell'ordinamento della scuola elementare

Art. 9 — Orario di insegnamento

L'orario di insegnamento per gli insegnanti elementari e' costituito di ventiquattro ore settimanali di attivita' didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle ore di insegnamento, una quota puo' essere destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari. L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana. A partire dal 1 settembre e fino all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la definizione del piano annuale di attivita' didattica e per lo svolgimento di iniziative di aggiornamento. Nell'ambito del piano annuale di attivita', il collegio dei docenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo non superiore a cinque giorni, in modo da utilizzare fino ad un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui al comma 2, calcolate su base annuale al di fuori dell'attivita' di insegnamento e delle due ore previste dal comma 1 per la programmazione didattica. A tal fine si puo' provvedere anche mediante la prestazione di ore di insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposizioni vigenti. E' abrogato l'articolo 12, sesto comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820. Nell'orario di cui al comma 1 e' compresa l'assistenza educativa svolta nel tempo dedicato alla mensa.

Testo vigente dal 15 giugno 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-05;148~art9 · fonte su Normattiva