Art. 8 — Progetti formativi di tempo lungo
A decorrere dell'anno scolastico 1990-1991 potranno realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per i gruppi di alunni di classi diverse, attivita' di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni:
- a)che l'orario complessivo settimanale di attivita' non superi le trentasette ore, ivi compreso il "tempo-mensa";
- b)che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
- c)che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti;
- d)che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, o, nel caso di mancata disponibilita' degli stessi, con la utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare del plesso o del circolo, tenuto al completamento dell'orario di insegnamento; ovvero, qualora non si verifichino dette condizioni, con l'utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile nell'organico provinciale. Le attivita' di tempo pieno di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti condizioni:
- a)che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
- b)che l'orario settimanale, ivi compreso il "tempo-mensa", sia stabilito in quaranta ore;
- c)che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dalla presente legge. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attivita' di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 4.
Testo vigente dal 15 giugno 1990
