I titolari di pensioni di ogni tipo, liquidate ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che non si avvalgono delle facolta' previste dall'articolo 30, sono esonerati da qualsiasi contribuzione prevista dalla presente legge, ad eccezione del contributo integrativo di cui all'articolo 11, e continuano a fruire del trattamento in atto alla entrata in vigore della legge stessa, rivalutabile ai sensi dell'articolo 16.

Testo vigente dal 10 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;21~art28 · fonte su Normattiva