Art. 29 — Contribuzione integrativa per il periodo pregresso
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli iscritti che ne facciano domanda hanno facolta' di procedere a versamenti integrativi del contributo soggettivo annuo convenzionale previsto dall'articolo 27, per un numero continuativo di anni non superiore agli anni intercorrenti fra il 1974, incluso, e l'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge. La somma del contributo convenzionale e della integrazione non puo' superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato per lo stesso anno, rivalutato ai sensi dell'articolo 16 fino all'entrata in vigore della presente legge. L'integrazione puo' essere rateizzata, a domanda dell'iscritto e con deliberazione della giunta esecutiva della Cassa, fino a un massimo di tre anni, con applicazione dell'interesse a scalare del 15 per cento annuo. Si applica l'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 100. Ai fini del comma 2 dell'articolo 2, il reddito annuo professionale sara' pari al decuplo del contributo come sopra integrato per ciascun anno. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli agli iscritti.
Testo vigente dal 10 febbraio 1986
