Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti
Art. 31 — Pensionati di altra Cassa di previdenza
La riliquidazione e la maggiorazione della pensione, previste nei commi da 1 a 5 dell'articolo 30, non possono essere richieste da coloro che fruiscono anche del trattamento pensionistico di altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni.
Testo vigente dal 10 febbraio 1986
