Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 472/1994

    Questione infondata
    30 dicembre 1994

    Nel sistema della legge 30 dicembre 1991, n. 414, di riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per i ragionieri e i periti commerciali, la facoltà di procedere al versamento dei contributi integrativi del contributo soggettivo annuo, prevista dall'art. 31, presuppone la possibilità di accedere al meccanismo di ricostruzione della posizione contributiva e pensionistica, che per gli iscritti che siano anche pensionati di altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni, è esclusa dall'art. 33. Non può quindi sostenersi che la questione di legittimità costituzionale sollevata per tale esclusione, in riferimento al principio di eguaglianza, sia irrilevante per non avere l'interessato, nel caso oggetto del giudizio 'a quò, provveduto al versamento dei suddetti contributi, con conseguente rigetto della eccezione di inammissibilità avanzata in proposito dell'Avvocatura di Stato.

    Art. 3 cost. · Art. 33 Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;414~art33 · fonte su Normattiva