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[1]Il tiro a segno nazionale ha lo scopo:

  • a)di provvedere all'addestramento della gioventu' nell'esercizio del tiro;
  • b)di coltivare tale esercizio negli altri cittadini.

[2]E' alla diretta dipendenza del Ministero della guerra.

Testo in vigore dal 15 maggio 1930 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-04-17;479~art1 · fonte del testo