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[1]Le sezioni di tiro a segno nazionale, che incorressero in trasgressione alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento, saranno richiamate all'osservanza delle medesime dal Comando della divisione militare e, dove le trasgressioni siano gravi, potranno essere sciolte dal Ministero della guerra su proposta del predetto Comando.

[2]Le sezioni sciolte vengono ricostituite nel termine di tre mesi; nell'intervallo fra lo scioglimento e la ricostituzione della sezione, il locale e le armi dovranno passare in custodia alle autorita' militari.

[3]Gli inscritti alle sezioni di tiro a segno che si rendono indegni di appartenervi saranno espulsi dai ruoli dell'istituzione per decreto del Ministero della guerra su proposta del Comando della divisione militare.

Testo in vigore dal 15 maggio 1930 al 11 luglio 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-04-17;479~art21 · fonte del testo