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[1]Un mese dopo la promulgazione della presente legge, le attuali societa' del tiro a segno si trasformeranno in sezioni di tiro a segno.

[2]Un regolamento da approvarsi entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge determinera' le norme per la sua esecuzione.

[3]Qualsiasi disposizione non prevista in questa legge o contraria ad essa e' abrogata.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a San Rossore, addi' 17 aprile 1930 - Anno VIII

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]Mussolini - Gazzera - Mosconi.

[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 15 maggio 1930 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-04-17;479~art22 · fonte del testo