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[1]((Le delegazioni non hanno amministrazione propria. Per le spese fanno capo alle sezioni, che provvedono anche alle armi e ai materiali occorrenti.

[2]Possono frequentare il tiro presso le delegazioni soltanto i tiratori iscritti alla sezione)).

Testo in vigore dal 11 luglio 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-04-17;479~art24 · fonte del testo