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[1]((Le delegazioni non hanno amministrazione propria. Per le spese fanno capo alle sezioni, che provvedono anche alle armi e ai materiali occorrenti.
[2]Possono frequentare il tiro presso le delegazioni soltanto i tiratori iscritti alla sezione)).
Testo in vigore dal 11 luglio 1934 al 9 ottobre 2010
