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[1]((Le persone che hanno l'obbligo di provvedere alla iscrizione di un minore ai corsi premilitari, corrispondono, nei modi prescritti dal regolamento, un contributo di lire cinque per ciascun corso. In mancanza sono considerate inadempienti all'obbligo della iscrizione e sottoposte quindi alle relative sanzioni.
[2]Sono esonerati dal pagamento gli iscritti nell'elenco comunale dei poveri.
[3]Salva l'anzidetta eccezione, e' fatto divieto di ammettere ai corsi premilitari i giovani per i quali non risulti corrisposto il contributo.
[4]L'importo dei contributi e' versato con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
[5]Con decreti del Ministro per le finanze saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, indipendentemente dall'assegno annuo del concorso governativo per l'impianto e il funzionamento del tiro a segno di cui all'art. 15 della legge, fondi per i servizi del tiro a segno e dell'istruzione premilitare, in aggiunta non eccedente il provento dei contributi predetti)).
Testo in vigore dal 11 luglio 1934 al 9 ottobre 2010
