Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1934 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
((I premilitari per i quali sia stato effettuato il pagamento del contributo di cui all'articolo precedente, o che ne siano stati debitamente esonerati, possono chiedere, senza corrispondere alcuna quota, l'iscrizione a una sezione di tiro a segno, in uno speciale reparto)).
Testo in vigore dal 11 luglio 1934 al 9 ottobre 2010
