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[1]L'Unione italiana del tiro a segno provvede, merce' l'organizzazione e il disciplinamento delle esercitazioni libere e delle gare, previe intese col Ministero della guerra, all'organizzazione, alla preparazione e all'intervento delle rappresentanze italiane nelle competizioni internazionali di tiro.

[2]Il presidente dell'Unione e' nominato dal presidente del Comitato olimpionico nazionale italiano, di concerto col Ministro per la guerra; fa parte, di diritto, della presidenza dell'Unione il capo del servizio del Ministero della guerra, che provvede al funzionamento del tiro a segno nazionale.

Testo in vigore dal 15 maggio 1930 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-04-17;479~art7 · fonte del testo