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[1]Presso ogni sezione di tiro a segno puo' costituirsi:

[2]un gruppo di tiratori appartenenti all'Unione nazionale degli ufficiali in congedo;

[3]un gruppo di tiratori dopolavoristi iscritti all'Opera nazionale Dopolavoro.

[4]Tali gruppi sono rispettivamente rappresentati nel Consiglio direttivo della sezione da un delegato e le rispettive nomine sono sanzionate dal Comando della divisione militare.

Testo in vigore dal 15 maggio 1930 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-04-17;479~art8 · fonte del testo