Riforma della legislazione nazionale del turismo

Art. 10 — Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico

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E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono:

  • a)risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, societa' finanziarie;
  • b)risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalita', erogati da soggetti pubblici o privati. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre priorita' nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni non-profit, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:
  • a)i criteri e le modalita' di organizzazione e di gestione del Fondo;
  • b)la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
  • c)i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
  • d)le modalita' di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarieta' a favore dei soggetti piu' bisognosi. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000- 2002. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Testo in vigore dal 20 aprile 2001 al 21 giugno 2011

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 197/2003

    Questione inammissibile
    5 giugno 2003

    Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sollevate in riferimento agli articoli 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli articoli 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Non risulta, infatti, che, nel periodo anteriore all’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, le disposizioni censurate abbiano in pratica prodotto effetti lesivi tali da determinare un’invasione nella sfera di attribuzioni delle Regioni ricorrenti. Essendo, invece, pacifico che dopo il nuovo titolo V della Costituzione le Regioni ben possono esercitare in materia di turismo tutte quelle attribuzioni di cui ritengano di essere titolari – come anche confermato nel quadro normativo conseguente all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, di attuazione della legge denunciata –, attraverso una disciplina legislativa che può essere anche sostitutiva di quella statale, risulta chiara la sopravvenuta carenza d’interesse delle Regioni ricorrenti all’annullamento delle disposizioni statali censurate. - In tema di ammissibilità di una disciplina regionale anche sostitutiva di quella statale, menzionata la sentenza n. 510/2002.

    Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 87 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:2001-03-29;135~art10 · fonte su Normattiva