Riforma della legislazione nazionale del turismo

Art. 12 — Copertura finanziaria

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Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, e' autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 e' determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 20 aprile 2001 al 21 giugno 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-03-29;135~art12 · fonte su Normattiva