Riforma della vigilanza sulle assicurazioni

Art. 5-bis — Collaborazione tra autorità

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L'ISVAP, la Banca d'Italia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati comunitari al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane e a terzi senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite. L'ISVAP puo' scambiare informazioni con autorita' amministrative e giudiziarie dell'Unione europea nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento dei soggetti sottoposti a vigilanza, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocita' e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'ISVAP puo' scambiare informazioni con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari, nonche' con le autorita' amministrative o giudiziarie extracomunitarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o fallimento di soggetti sottoposti a vigilanza.

Testo in vigore dal 20 ottobre 1999 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-08-12;576~art5bis · fonte su Normattiva