Riforma della vigilanza sulle assicurazioni

Art. 6-bis — Commissario per il compimento di singoli atti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 1991 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di grave inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorita' preposte alla vigilanza, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP puo' disporre con proprio decreto la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti necessari per rendere la gestione degli enti e delle imprese conforme a legge. 2. La nomina deve, in ogni caso, essere preceduta dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia gia' provveduto l'ISVAP, ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa, dell'inosservanza e puo' essere disposta solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti

Testo in vigore dal 6 febbraio 1991 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-08-12;576~art6bis · fonte del testo