Art. 8 — Fusione di società
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Nel caso di fusione, anche mediante incorporazione, di societa' esercenti imprese sottoposte alla vigilanza e al controllo dell'ISVAP le modalita' della fusione e le nuove norme statutarie sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria da parte dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 20 agosto 1982 al 15 dicembre 1994
