Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 2000 al 28 febbraio 2010. Leggi il testo vigente →

E' costituito, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:

  • a)sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2, nonche' sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;
  • b)sui regolamenti didattici degli istituti;
  • c)sul reclutamento del personale docente;
  • d)sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
  • a)la composizione del CNAM, prevedendo che:
  • 1)almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonche' degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
  • 2)dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);
  • b)le modalita' di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;
  • c)il funzionamento del CNAM;
  • d)l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:
  • a)quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;
  • b)quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
  • c)quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;
  • d)quattro studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
  • e)un direttore amministrativo. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.

Testo in vigore dal 4 gennaio 2000 al 28 febbraio 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1999-12-21;508~art3 · fonte su Normattiva