Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati
Art. 3 — Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
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E' costituito, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:
- a)sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2, nonche' sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;
- b)sui regolamenti didattici degli istituti;
- c)sul reclutamento del personale docente;
- d)sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
- a)la composizione del CNAM, prevedendo che:
- 1)almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonche' degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
- 2)dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);
- b)le modalita' di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;
- c)il funzionamento del CNAM;
- d)l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:
- a)quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;
- b)quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
- c)quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;
- d)quattro studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
- e)un direttore amministrativo. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.
Testo in vigore dal 4 gennaio 2000 al 28 febbraio 2010
