I regolamenti didattici delle istituzioni di cui all'articolo 1 disciplinano le modalita' per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilita' per gli stessi di completare i corsi iniziati.

Testo vigente dal 4 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1999-12-21;508~art7 · fonte su Normattiva