Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati
Art. 7 — Norma transitoria e finale
I regolamenti didattici delle istituzioni di cui all'articolo 1 disciplinano le modalita' per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilita' per gli stessi di completare i corsi iniziati.
Testo vigente dal 4 gennaio 2000
