Nella presente legge, nelle dizioni "ricercatori" o "ricercatori confermati" si intendono comprese anche quelle di "assistenti di ruolo ad esaurimento" e di "tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto"; nella dizione "corsi di diploma" si intende compresa anche quella di "corsi delle scuole dirette a fini speciali" fino alla loro trasformazione o soppressione. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, saranno attuate in conformita' alle disposizioni che regolano le procedure inerenti al piano di sviluppo dell'universita', nei limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso, previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e tenuto conto altresi' del concorso di ulteriori forme di finanziamento, quali i fondi derivanti da: convenzioni con enti pubblici, con particolare riferimento alle regioni nell'ambito delle competenze per la formazione professionale; convenzioni con soggetti privati; eventuali variazioni dei contributi degli iscritti; trasferimenti del fondo sociale europeo, nonche' risparmi conseguiti con una piu' flessibile ed intensa utilizzazione dei docenti e con una utilizzazione finalizzata alle nuove esigenze dei posti di ruolo vacanti gia' previsti nella pianta organica alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella prima applicazione della presente legge, le universita' che attivino un corso di diploma, oltre a dare inizio ai corsi del primo anno, provvedono ai riconoscimenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, di esami sostenuti in un corso di laurea per studenti aspiranti al diploma; qualora cio' risulti necessario per consentire il conseguimento del titolo, le universita' possono altresi' attivare anche insegnamenti previsti per gli ulteriori anni del corso. Le disposizioni degli statuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate in piu' corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali, possono essere confermate dalle universita' con atto ricognitivo adottato dagli organi competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, da comunicare al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; restano ferme le disposizioni concernenti gli istituti superiori ad ordinamento speciale.

Testo vigente dal 23 novembre 1990

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 94/2002

    Questione infondata
    10 aprile 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione - in quanto dalla presupposta identità di funzioni e compiti assegnati ai ricercatori universitari e ai tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti (dall'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980), non è fatta derivare la piena equiparazione delle due categorie sotto il profilo dello 'status' giuridico e del trattamento economico. Infatti - diversamente da quanto prospetta il giudice 'a quò - alla parziale coincidenza di compiti per quanto riguarda l'attività didattica, alla quale esclusivamente le norme impugnate fanno riferimento, si contrappone l'originaria e persistente differenziazione per quanto riguarda i compiti primariamente assegnati alle due categorie in esame, cioè la ricerca, propria ed esclusiva dei ricercatori, e la direzione e gestione di laboratori, propria ed esclusiva dei tecnici laureati (funzionari tecnici). Sicché tale parziale assimilazione non può comportare la piena e indifferenziata equiparazione di 'status' e di trattamento economico delle due figure professionali, venendo perciò meno le ragioni delle censure prospettate, sotto i profili dei principî di uguaglianza e ragionevolezza, di adeguatezza e proporzione della retribuzione, nonché di buon andamento ed efficienza dell'amministrazione. - Per la categoria dei ricercatori universitari, v. anche sentenza n. 990 del 1988 (qui richiamata). - Sul limite all'estensione in ambiti diversi e ulteriori di normazioni particolari, ovvero dettate da esigenze contingenti o di sanatoria di situazioni pregresse, v. sentenze, qui richiamate, n. 412/1992, n. 367/1999, n. 359/1992, n. 31/1992, n. 549/1990, nonché ordinanze n. 398/2001 e sentenza n. 14/1999. - Sulla legittimità di previsioni di prestazioni volontarie senza compenso, v. sentenza n. 22/1996 (qui richiamata). - Sull'inidoneità del richiamo al principio di buon andamento per conseguire miglioramenti economici, v. sentenze n. 273/1997, n. 15/1995 e n. 146/1994.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost. · Art. 12 Riforma degli ordinamenti didattici universitari

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 28/1999

    Altra decisione
    11 febbraio 1999

    Vanno restituiti gli atti al Tribunale rimettente per una nuova valutazione delle questioni proposte, alla stregua del mutamento del quadro normativo di riferimento. (Nella specie, successivamente alle ordinanze di rimessione, è sopravvenuta la legge 14 gennaio 1999, n. 4 - recante: <<Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole>> -, il cui art. 1, comma 10 prevede, tra l'altro: a) una autorizzazione alle università a bandire concorsi per posti di ricercatore universitario riservati ai tecnici laureati che abbiano svolto almeno tre anni di attività di ricerca entro il 1999, stabilendo che i vincitori dei concorsi riservati sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati; b) la salvezza dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 delle legge 19 novembre 1990, n. 341 per i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 - svolgimento di attività didattica per un triennio prima del 1980 -, <<anche se maturati successivamente al 1^ agosto 1980>>).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost. · Art. 12 Riforma degli ordinamenti didattici universitari

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 250/1997

    Questione inammissibile
    18 luglio 1997

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, l. 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 16 Riforma degli ordinamenti didattici universitari

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1990-11-19;341~art16 · fonte su Normattiva